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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002.

Art. 2

Articolo 2
I film realizzati in coproduzione tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.
Comunque, le Autorita' competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche.
Detta limitazione dovra' essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verra' approvato il progetto di coproduzione.
Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.