Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.
Art. 21
Articolo 21
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.
Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.