Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.
Art. 13
Articolo 13
L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non e' cedibile e da' diritto al trasportatore ad effettuare un solo viaggio con un veicolo, entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione.
L'autorizzazione e' valida soltanto per il periodo di
contingentamento per il quale e' rilasciata
Ai fini del presente Accordo, i trasporti in transito sono quelli effettuati con destinazione o in provenienza da un Paese terzo e che attraversano il territorio dell'altra Parte Contraente senza che vi sia carico o scarico di merci su questo territorio.
L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non e' cedibile e da' diritto al trasportatore ad effettuare un solo viaggio con un veicolo, entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione.
L'autorizzazione e' valida soltanto per il periodo di
contingentamento per il quale e' rilasciata
Ai fini del presente Accordo, i trasporti in transito sono quelli effettuati con destinazione o in provenienza da un Paese terzo e che attraversano il territorio dell'altra Parte Contraente senza che vi sia carico o scarico di merci su questo territorio.