Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001.
Art. 21
Articolo 21
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia, l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 10 novembre 1965, cessera' di essere applicato.
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia, l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 10 novembre 1965, cessera' di essere applicato.