Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001.
Art. 13
Articolo 13
1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorita' competente. oppure
c) indicare quali sono le Autorita' competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo puo' comportare la raccolta delle deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorita' competente. oppure
c) indicare quali sono le Autorita' competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo puo' comportare la raccolta delle deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.