Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993.
Art. 7
Art. 7
Agli effetti del presente Accardo, e' considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.
I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorita' del Paese di appartenenza.
Agli effetti del presente Accardo, e' considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.
I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorita' del Paese di appartenenza.