N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993.

Art. 21

Art. 21
Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti dogananli senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.
Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.