Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.
Art. 21
Articolo 21
Prestazioni per malattia professionale se l'interessato e' stato esposto nelle due Parti contraenti
Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attivita' suscettibili di provocare la malattia secondo quanto prevista dalle legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte contraente nel cui territorio rassicurato ha da ultimo svolto tale attivita' rischiosa.
Prestazioni per malattia professionale se l'interessato e' stato esposto nelle due Parti contraenti
Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambe le Parti contraenti ad attivita' suscettibili di provocare la malattia secondo quanto prevista dalle legislazioni delle Parti stesse, si applica nei suoi confronti la legislazione di quella Parte contraente nel cui territorio rassicurato ha da ultimo svolto tale attivita' rischiosa.