Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Citta' del Vaticano il 16 giugno 2000.
Art. 13
Articolo 13
Disposizioni particolari concernenti la liquidazione delle prestazioni
Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al comma 1 del precedente articolo 11, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione delle due Parti contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.
Disposizioni particolari concernenti la liquidazione delle prestazioni
Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al comma 1 del precedente articolo 11, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione delle due Parti contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.