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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000.

Art. 7

Articolo 7
Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano reciprocamente - su richiesta e dopo eventuali indagini - tutte le informazioni atte a garantire la corretta riscossione di dazi doganali, tasse o altre imposte, e in particolar modo le informazioni che facilitino:
a) la determinazione del valore ai fini doganali, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti, alle restrizioni e ai controlli. .sp,