Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000.
Art. 13
Articolo 13
1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale fornisce all'altra relazioni, documenti o copie autenticate di documenti che diano tutte le informazioni disponibili su attivita' effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer, disponibili in qualsiasi forma e con la stessa finalita'. Tutte gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzazione di tali informazioni e documenti devono essere forniti contestualmente.
3. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti.
4. I documenti in originale ricevuti ai sensi del presente Accordo sono restituiti non appena possibile.
1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale fornisce all'altra relazioni, documenti o copie autenticate di documenti che diano tutte le informazioni disponibili su attivita' effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer, disponibili in qualsiasi forma e con la stessa finalita'. Tutte gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzazione di tali informazioni e documenti devono essere forniti contestualmente.
3. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti.
4. I documenti in originale ricevuti ai sensi del presente Accordo sono restituiti non appena possibile.