Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale.
Art. 1.
1. La Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalita' concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le modalita' concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.