Concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore della «Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)» del Fondo Monetario Internazionale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. La Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalita' concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le modalita' concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.
Art. 2.
1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione all'unita' previsionale di base 3.2.4.2 «Garanzie dello Stato», iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, e corrispondenti per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli