Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998.
Art. 7
Articolo 7
(Surroga)
Nel caso in cui una Parte Contraente (od un suo Ente) abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al
predetto investitore sulla base di
detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente (o al suo Ente). Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente (od al suo Ente) sulla base di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
(Surroga)
Nel caso in cui una Parte Contraente (od un suo Ente) abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al
predetto investitore sulla base di
detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente (o al suo Ente). Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente (od al suo Ente) sulla base di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.