Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998.
Art. 3
Articolo 3
(Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita) 1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai conseguenti redditi realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti, ed ai conseguenti redditi, realizzati da propri cittadini o da investitori di Stati Terzi.
2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, o dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, dovesse emergere un quadro giuridico secondo cui agli investitori dell'altra Parte Contraente verrebbe concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale piu' favorevole trattamento sara' applicato anche ai rapporti in essere.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Stati terzi in virtu' della loro appartenenza ad Unioni Doganali od Economiche, ad un Mercato Comune, ad un' Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati per prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
(Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita) 1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai conseguenti redditi realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti, ed ai conseguenti redditi, realizzati da propri cittadini o da investitori di Stati Terzi.
2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, o dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, dovesse emergere un quadro giuridico secondo cui agli investitori dell'altra Parte Contraente verrebbe concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale piu' favorevole trattamento sara' applicato anche ai rapporti in essere.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Stati terzi in virtu' della loro appartenenza ad Unioni Doganali od Economiche, ad un Mercato Comune, ad un' Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati per prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.