Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999.
Art. 2
Articolo 2
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene prestata da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
4. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone ne' alle procedure di recupero, per conto dell'altra Parte Contraente, di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione, ne' di sanzioni pecuniarie o di altre somme.
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene prestata da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
4. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone ne' alle procedure di recupero, per conto dell'altra Parte Contraente, di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione, ne' di sanzioni pecuniarie o di altre somme.