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Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999.

Art. 13

Articolo 13

Se l'Amministrazione doganale adita non detiene le informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali:

a) avviare indagini al fine di procurarsi tali informazioni, ivi compresa la raccolta e l'esame delle dichiarazioni rese dalle persone sospettate di aver commesso infrazioni doganali e da testimoni ed esperti, e trasmettere tempestivamente i risultati all'Amministrazione doganale richiedente;
b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente; oppure
c) indicare all'Amministrazione doganale le autorita' competenti in materia.