Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate.
Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all' , recante: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- La tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) della , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, e' la seguente:
(migliaia di euro)