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Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Disposizioni a favore delle vittime del disastro aereo di Linate).
1. E' assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro per un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita', nonche' per il finanziamento di altre iniziative proposte dal "Comitato 8 ottobre per non dimenticare ", costituito dai familiari delle vittime.
2. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1.
3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all' , recante: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - La tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) della , recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, e' la seguente: (migliaia di euro)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli