Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999.
Accordo-art. 2
Articolo 2
Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche attraverso eventuali scambi di docenti e ricercatori e progetti di ricerca comuni sui temi di reciproco interesse.
Esse promuoveranno altresi' - previo mutuo consenso e nell'ambito dei propri mezzi finanziari - le attivita' d'istituzione, enti e associazioni al fine di rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi e di promuovere in ciascun Paese la diffusione della lingua e cultura dell'altro. A riguardo ciascun parte contraente potra' inviare mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale del proprio Paese nel territorio dell'altra parte contraente. Le parti contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali fra i rispettivi organismi radio-televisivi.
Le parti contraenti promuoveranno inoltre la cooperazione fra archivi, musei, biblioteche, attraverso lo scambio d'informazioni, documentazione ed esperti nei settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, e nel campo dell'editoria incoraggiando, in particolare, la traduzione, la pubblicazione di saggi e romanzi dell'altro Paese e le mostre di libri.
Le parti contraenti faciliteranno e promuoveranno la collaborazione per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali e concorderanno le opportune misure a tal fine.
Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche attraverso eventuali scambi di docenti e ricercatori e progetti di ricerca comuni sui temi di reciproco interesse.
Esse promuoveranno altresi' - previo mutuo consenso e nell'ambito dei propri mezzi finanziari - le attivita' d'istituzione, enti e associazioni al fine di rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi e di promuovere in ciascun Paese la diffusione della lingua e cultura dell'altro. A riguardo ciascun parte contraente potra' inviare mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale del proprio Paese nel territorio dell'altra parte contraente. Le parti contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali fra i rispettivi organismi radio-televisivi.
Le parti contraenti promuoveranno inoltre la cooperazione fra archivi, musei, biblioteche, attraverso lo scambio d'informazioni, documentazione ed esperti nei settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, e nel campo dell'editoria incoraggiando, in particolare, la traduzione, la pubblicazione di saggi e romanzi dell'altro Paese e le mostre di libri.
Le parti contraenti faciliteranno e promuoveranno la collaborazione per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali e concorderanno le opportune misure a tal fine.