Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.
Art. 2
Articolo 2
1. Le opere cinematografiche di coproduzione ammesse ai benefici del presente
Accodo beneficiano, a pieno diritto, in ciascuno Stato, dei vantaggi derivanti dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che sono in vigore o che possono essere emanate da ciascuno Stato.
L'Autorita' competente di ciascuna delle Parti comunica all'Autorita' competente dell'altra Parte la lista dei testi relativi a questi vantaggi.
Nella misura in cui i testi relativi a questi vantaggi sono modificati, quale che sia la maniera da parte dell'uno o dell'altro Stato, l'Autorita' competente dello Stato in questione si impegna a comunicare la portata di queste modifiche all'Autorita' competente dell'altro Stato.
2. Questi vantaggi sono concessi solo al produttore dello Stato che l'accorda.
3. Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche di coproduzione devono aver ricevuto, al piu' tardi quattro mesi dopo l'uscita del film nelle sale in Italia o in Francia l'approvazione delle Autorita' competenti dei due Stati.
Le domande di ammissione devono rispettare le procedure previste al riguardo da ciascuno Stato ed essere conformi alle condizioni minime fissate nell'Allegato 1 del presente Accordo.
Le Autorita' competenti dei due Stati si scambiano tutte le informazioni relative alla concessione, al rigetto, alla modifica o al ritiro delle domande di ammissione ai benefici del presente Accordo.
Prima di respingere una domanda, le Autorita' competenti dei due Stati devono consultarsi.
Allorche' le Autorita' competenti dei due Stati hanno ammesso l'opera cinematografica ai benefici della coproduzione, questa ammissione non puo' essere successivamente annullata senza un accordo tra queste stesse Autorita'.
L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorita' competenti dei due Stati non vincola le stesse alla concessione del visto di revisione cinematografica.
Le Autorita' competenti sono:
- in ltaiia: il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali -
Dipartimento dello Spettacolo
- in Francia: il Centro Nazionale della Cinematografia.
1. Le opere cinematografiche di coproduzione ammesse ai benefici del presente
Accodo beneficiano, a pieno diritto, in ciascuno Stato, dei vantaggi derivanti dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che sono in vigore o che possono essere emanate da ciascuno Stato.
L'Autorita' competente di ciascuna delle Parti comunica all'Autorita' competente dell'altra Parte la lista dei testi relativi a questi vantaggi.
Nella misura in cui i testi relativi a questi vantaggi sono modificati, quale che sia la maniera da parte dell'uno o dell'altro Stato, l'Autorita' competente dello Stato in questione si impegna a comunicare la portata di queste modifiche all'Autorita' competente dell'altro Stato.
2. Questi vantaggi sono concessi solo al produttore dello Stato che l'accorda.
3. Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche di coproduzione devono aver ricevuto, al piu' tardi quattro mesi dopo l'uscita del film nelle sale in Italia o in Francia l'approvazione delle Autorita' competenti dei due Stati.
Le domande di ammissione devono rispettare le procedure previste al riguardo da ciascuno Stato ed essere conformi alle condizioni minime fissate nell'Allegato 1 del presente Accordo.
Le Autorita' competenti dei due Stati si scambiano tutte le informazioni relative alla concessione, al rigetto, alla modifica o al ritiro delle domande di ammissione ai benefici del presente Accordo.
Prima di respingere una domanda, le Autorita' competenti dei due Stati devono consultarsi.
Allorche' le Autorita' competenti dei due Stati hanno ammesso l'opera cinematografica ai benefici della coproduzione, questa ammissione non puo' essere successivamente annullata senza un accordo tra queste stesse Autorita'.
L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorita' competenti dei due Stati non vincola le stesse alla concessione del visto di revisione cinematografica.
Le Autorita' competenti sono:
- in ltaiia: il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali -
Dipartimento dello Spettacolo
- in Francia: il Centro Nazionale della Cinematografia.