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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.

Art. 13

Articolo 13
1. Per seguire e facilitare l'applicazione del presente Accordo e, ove necessario, proporre delle modifiche, viene istituita una Commissione Mista composta da rappresentanti delle Autorita' competenti e da professionisti dei due Stati. La delegazione italiana e' presieduta dal Capo del Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali. La delegazione francese e' presieduta dal Direttore Generale del Centro Nazionale della Cinematografia.
2. Durante la validita' del presente Accordo, questa Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente in Italia e in Francia.
Essa puo' essere egualmente convocata su richiesta di una delle Autorita' competenti, in particolare nel caso di modifiche sia della legislazione, sia della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso in cui il funzionamento dell'Accordo incontri nella sua applicazione difficolta' particolarmente gravi, specialmente in caso di squilibrio negli scambi.
In quest'ultima ipotesi, se la Commissione Mista non si e' riunita nel piu' breve termine allo scopo di esaminare i mezzi per ripristinare l'equilibrio, le Autorita' competenti ammettono ai benefici della coproduzione i film che rispettano le condizioni del presente Accordo solo secondo rigorose condizioni di reciprocita' - un film per un film.