Provvidenze in favore dei grandi invalidi.
Art. 1.
(( (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare) ))
1.
((Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilita'. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno e' fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermita' di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno e' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.))
((Ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso, a domanda, un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, non reversibile ed esente da imposte, da corrispondere per dodici mensilita'. Per gli invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo periodo, e A-bis) della medesima tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la misura dell'assegno e' fissata in 1.000 euro mensili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i soggetti con infermita' di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno e' corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.))
2.
((L'assegno di cui al comma 1 spetta altresi' ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidita' comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.))
((L'assegno di cui al comma 1 spetta altresi' ai grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche' ai pensionati di guerra e per servizio militare affetti da invalidita' comunque specificate nella tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.))
3.
((Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidita' riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.))
((Le Ragionerie territoriali dello Stato, ovvero gli enti di previdenza competenti, nel caso di invalidita' riconosciute dipendenti da cause di servizio, provvedono mensilmente al pagamento dell'assegno di cui al comma 1, previa domanda e verifica d'ufficio della sussistenza dei requisiti.))
4.
((Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore gia' previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno e' corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione)).
((Per gli invalidi che, nell'anno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore gia' previsto dalla presente legge prima della medesima data di entrata in vigore, il pagamento dell'assegno di cui al comma 1, avviene d'ufficio. Per coloro i quali non abbiano in precedenza fruito dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, il citato assegno e' corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, a tal fine, fa fede la data del timbro postale di spedizione)).