N NORME. red.it

Provvidenze in favore dei grandi invalidi.

Art. 2.

(Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e' istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano piu' fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.