Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Capo I
INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA
Art. 1.
(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese)
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all' , reca: "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). L'art. 106, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 106 (Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative). - Gli interventi del Fondo di cui all' , sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralita' di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell' , sono stabilite le modalita' di gestione degli interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del Fondo di cui all' , da destinare agli interventi di cui al presente articolo.".
- Il regolamento 1260/1999 del Consiglio del 21 luglio 1999 reca disposizioni generali sui Fondi strutturali. Esso e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese)
1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.";
"Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili".
"Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili".
2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982, come sostituito dal presente articolo, il Ministero delle attivita' produttive puo' utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti gia' concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((8))
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((8))
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((8))
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((8))
6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".
Art. 3.
(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi
automatici per interventi di programmazione negoziata)
1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali la cui istruttoria risulti comunque conclusa entro il 28 febbraio 2001 e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.
2. Il Ministro delle attivita' produttive definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di priorita' nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con particolare riferimento alla sostenibilita' ambientale, all'aumento dell'occupazione e al miglioramento della coesione sociale.
3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attivita' produttive utilizza le risorse gia' assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti.
4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
Note all' , convertito con modificazioni, dalla , reca: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse". L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forrma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all' , prevista dall' , convertito dalla , per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalita' e le procedure di attuazione, approvando altresi' un apposito modello di documento dal quale dovra' risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla , e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell' , sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dall'Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del , e successive modificazioni.".
- La , reca: "Interventi urgenti per l'economia". L'art. 8, comma 2, cosi' recita:
"2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all' , per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5.".
- Per il regolamento (CE) 1260/1999 vedere nota all'art. 1.
- Il , convertito, con modificazioni, dalla , reca: "Modifiche della , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". L'art. 1, comma 2, cosi' recita:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.".
Art. 4.
1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare adottato previo parere delle regioni interessate, definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto puo' essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento puo' essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonche' di relazioni standardizzate.
2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attivita' produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi.
3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali e' stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attivita' produttive devono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Note all' , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1986, n. 61, reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
- Il reca: " ". Gli articoli 46 e 47 cosi' recitano:
"Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (R).
Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38 (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva (R).".
Art. 5.
(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49)
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le societa' suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna societa' finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'importo della partecipazione e' determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato".
"3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le societa' suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna societa' finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'importo della partecipazione e' determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato".
Nota all' reca: "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". L'art. 17, come sostituito dall' e come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1.
3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l'importo della partecipazione e' determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le societa' suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna societa' finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1 gennaio 2004, l'importo della partecipazione e' determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle societa' finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai princi¨pi di mutualita' di cui all' , e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall' , essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonche' concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le societa' finanziarie possono, altresi', svolgere attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e' approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.".
Art. 6.
(Misure in materia di comunicazioni)
1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop.
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco".
b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
"2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro".
"2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro".
Note all' , reca: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
L'art. 20, comma 2, cosi' recita:
"2. E' istituito un contributo sulle attivita' di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali; il contributo e' dovuto dai titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni pubbliche, ovvero di licenze per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia vocale o di comunicazioni mobili e personali. Tale contributo e' determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento, per il 2002 nella misura del 2 per cento e per il 2003 nella misura dell'1,5 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Per i soggetti con fatturato inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento per il computo del contributo, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento fino al 2002 ed all'1,5 per cento nel 2003. Per questi ultimi il contributo non e' dovuto in caso di perdite di esercizio.
Il contributo e' versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno e' versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto e' determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.".
- Il , reca: "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della , ed in tema di attivita' giornalistica". L'art. 7, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 7 (Chiamate di disturbo e di emergenza). - L'abbonato che riceve chiamate di disturbo puo' richiedere, a proprie spese ed anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puo' essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
2. L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalita' di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.
2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza, compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco.
2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.".
Art. 7.
(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95)
1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attivita' produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attivita' svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attivita' svolta presentati, il Ministero delle attivita' produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonche' dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attivita' produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potra' essere affidata la gestione di piu' procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali.
Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresi' ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.
Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresi' ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.
Note all' , convertito, con modificazioni, dalla , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1979, n. 36, reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".
- Il , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1993, reca: "Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata".
- Il , convertito, con modificazioni, dalla , reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi". L'art. 3, abrogato dall'art. 109 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n, 270, recava:
"Art. 3 (Societa' o imprese controllate, a direzione unica e garanti).
- Il , reca: "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell' ". L'art. 106, comma 1, cosi' recita:
"1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle societa' o imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma dell' , convertito, con modificazioni, dalla .".
Art. 8.
(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, e' autorizzata la spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.
2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attivita' produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonche' le regioni interessate.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell'articolo 103 della citata legge n. 388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive; per l'anno 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
4. All'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo, le parole: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,"; le parole: "il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero delle attivita' produttive e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri"; le parole: "lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "2.500 euro"; al quarto periodo, le parole da: "le imprese del credito" fino a: "della carta di credito formativa e che" sono soppresse.
5. All'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'ultimo periodo, le parole: "per le medesime finalita'" sono sostituite dalle seguenti: "per la continuazione del suddetto programma "PC per gli studenti" nell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attivita' produttive".
6. Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dal seguente:
"54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, e' versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalita' e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto".
"54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, e' versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalita' e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto".
Note all'art. 8:
- La raccomandazione della Commissione 96/280/CE del 3 aprile 1996 e' relativa alla definizione delle piccole e medie imprese. Essa e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 1996, n. 107.
- La , reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". L'art. 103, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 103 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma , nonche' per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della societa' dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo e' determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e all'art. 112 provvede il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all' .
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all' , e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e Il Ministero delle attivita' produttive e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4. E' istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all' , che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato "PC per gli studenti diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita' di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilita' del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per la continuazione del suddetto programma "PC per gli studenti nell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attivita' produttive.
5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui all' , il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o piu' soluzioni, per i versamenti di cui all' , e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorita' verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all' , i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui all' , la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.".
- La reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( )". L'art. 52, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 52 (Interventi vari). - 1. L'applicazione del , e' sospesa per il triennio 2002-2004.
2. Aggiunge le e .
3. Al comma 1, primo periodo, dell' , le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro".
4. E' attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all' , introdotto dall' , relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa.
5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al , per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale gia' disposte ai sensi del , con leggi entrate in vigore anteriormente.
7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presi¨di sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche.
8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall' , e' soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio.
9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalita' previste dall' e , convertito, con modificazioni, dalla .
10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravita', che il versamento del prelievo avvenga con le modalita' previste dall' e , convertito, con modificazioni, dalla .
11. All' , le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle d'Aosta .
12. In deroga al disposto degli , e , i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente.
13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 e' consentito fino al rilascio da parte dell'autorita' competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 aprile 2000 del Ministro dell'ambiente.
14. Per finalita' di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, nell'acquisto dei pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.
15. Il , e successive modificazioni, e' abrogato.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto art. 28 e' conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all' , e' estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.
17. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla , e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto periodo, della , e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo periodo, della , si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione.
19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall' , entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonche', per il medesimo anno, gli interventi previsti dall' , entro il limite massimo di 4 milioni di euro.
20. Sostituisce l' .
21. Aggiunge l' .
22. Il termine di cui al , concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 2001 dall' , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
23. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison S.p.a. viene riassegnata alla unita' previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002.
24. All' , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce i );
b) (Aggiunge il ).
25. Per le finalita' di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilita' derivanti dai mutui di cui all' , e all'art. 45 della presente legge.
26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002.
27. Le regioni Marche ed Umbria stabiliscono criteri e modalita' per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decrero- , convertito, con modificazioni, dalla , tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessita' dell'intervento.
28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli e , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto e' concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attivita' o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma e' concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.
29. A valere sugli stanziamenti gia' assegnati per l'attuazione della , possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui all'art. 12 della medesima .
30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di trasferta di cui all'art. 133 dell'ordinamento di cui al , e' ammessa anche per le indennita' riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalita' indicate nell' , in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della citata .
Non si da' luogo al rimborso delle somme eventualmente versate.
31. All' , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda . Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , sono estesi nel limite dell'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
33. All' , le parole: "trentasei mesi sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta mesi .
34. Per il completamento degli interventi per la continuita' territoriale della Sicilia, di cui agli , per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro.
35. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/1992 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacita' di offerta.
36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secendo le procedure previste dall' , , , e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrijtture e dei trasporti definisce l'entita' dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.
37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al , ovvero diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi del . Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma e sono individuati annualmente gli istituti per i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta e la misura massima dello stesso.
38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete Internet agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incenilvi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
40. Le disponibilita' finanziarie non impegnate giacenti al 1 gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all' , ed all' , sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell' . Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilita' del Ministero degli affari esteri.
41. Al , le parole da: "per attivita' formative fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute .
42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle localita' montane disagiate le aziende unita' sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attivita' di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalita' e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attivita' puo' essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.
43. Ai fini degli interventi di cui all' , e' autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro.
44. (Comma abrogato dall' e dall' , con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto).
45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali e' autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.
46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 6 giugno 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20 per cento.
47. All' , e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi .
48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al , e successivi, che, chiedano la proroga del termine per la richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza del predetto termine e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potra' intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori. La richiesta di proroga, gia' formulata prima della data di entrata in vigor della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato.
49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita' finanziate ai sensi della risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina il completamento della realizzazione delle opere con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione.
50. All' , sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma .
51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994 e 2000, il dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell' , d'intesa con la regione medesima.
La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall' , dall' , e dall' e , convertito, con modificazioni, dalla , per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.
52. All' , convertite, con modificazioni, dalla , le parole: "per gli anni 2000 e 2001 sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2005 .
53. All' , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "31 dicembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002 ;
b) dopo le parole: " , sono inserite le seguenti: "ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria .
54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad internet quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all' , istituita dall' , su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, e' versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalita' e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto.
55. Le eventuali maggiori disponibilita' per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzioni delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'art. 38, per gli anni 2002, 2003, e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il fondo per l'occupazione di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla .
56. Al , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce il ).
b) all'art. 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: ", anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto.
Nella medesima misura e' ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero .
57. (Aggiunge due periodi al ).
58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attivita' formativa gia' finanziati per l'anno 2001 ai sensi del , sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , da ripartire con le medesime modalita' previste dal citato .
59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della , per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella capitanata in particolare.
61. L' , si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.
62. All' , il comma 82 e' abrogato.
63. All' , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce il );
b) (Aggiunge due periodi al ).
64. E' prorogata per l'anno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell' , e dell' , convertito, con modificazioni, dalla , per un importo pari a 2,50 milioni di euro.
65. All' , convertito, con modificazioni, dalla , dopo la parola: "convenzione e' aggiunta la seguente: "regionale .
66. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004 e' autorizzato un contributo al Comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione di beni di interesse storico-artistico.
67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli e , nonche' di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di cui all'art. 53, comma 2, del citato , possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo art. 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 2, comma 3, del regolamento di cui al , come sostituito dall'art. 2 del regolamento di cui al . In tale caso vengono stabilite le modalita' per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a far parte degli organismi collegiali.
68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti dagli e , l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all' , e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'art. 16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002 per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensivita' retributiva, di cui all' .
70. All' , convertito, con modificazioni dalla , come modificato dall' , le parole: "31 dicembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 . All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato , e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro.
71. All' , le parole: "31 dicembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002 .
72. L'intervento di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , puo' proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001.
73. Al , come da ultimo modificato dal , le parole: "30 giugno 2001 sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002 .
74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla Consip S.p.a. e sulle modalita' di ricorso alla citata societa' da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie puo' avvalersi della citata societa' per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.
75. (Sostituisce il secondo periodo della ).
76. (Sostituisce il ).
77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all' . Le agevolazioni sono altresi' estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all' , per progetti riguardanti:
a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi;
b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising;
c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e province.
78. Le modalita' per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attivita' produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. (Aggiunge un periodo al ).
80. Le risorse del fondo di cui al , sono altresi' destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell' . All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all' .
81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all' . A tal fine e' stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla , pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, e' stanziato l'importo di 2.500.000 euro.
83. (Sostituisce, con tre periodi, l'ultimo periodo del ).
84. (Sostituisce il secondo periodo del ).
85. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai e , un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinato al finanziamento degli interventi di cui al .
86. Alla , secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e sono soppresse.
87. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate "consumi intermedi , sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonche' di quelli aventi natura obbligatoria.
88. Per le finalita' di cui all' , e' stanziata la somma di 51.645.690 euro nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul fondo per l'occupazione di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla .".
- La reca: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale". L'art. 14 cosi' recita:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica . Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' .
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.".
- La , reca: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". L'art. 11, comma 9, cosi' recita:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del fondo di cui all' . Per le medesime finalita' e' conferita al fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attivita' di impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo.".
Art. 9.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, previo parere delle regioni interessate, per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
Note all' reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" L'art. 108, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 108 (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). - 1. (Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. (Comma abrogato).
7. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalita' previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul fondo previsto dall' , nonche' sul fondo di cui al , ai quali e' conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.".
- Per la vedere note all'art. 8.
- Il trattato di Amsterdam e' pubblicato sulla GUCE n. 340 del 10 novembre 1997.
- La reca: "Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".
Art. 10.
(Misure relative alla produzione di armamenti)
1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.
2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.
3. Il Ministro delle attivita' produttive e' autorizzato ad intervenire, con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilita', al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.
4. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, e' determinato come segue:
a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;
b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.
Note all' , reca: "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico".
- Il reca: "Disposizioni urgenti per le attivita' produttive". L'art. 5 cosi' recita:
"Art. 5 (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico). - 1. Per le finalita' di cui all' , secondo i criteri e le modalita' di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , ed altresi' onde consentire una prima attuazione dei piu' urgenti interventi relativi ai programmi per la difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'art. 2-ter del richiamato , convertito, con modificazioni, dalla , sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
- La reca: "Norme in materia di attivita' produttive". Gli articoli 1 e 2 cosi' recitano:
"Art. 1 (Interventi per il settore aeronautico). - 1.
Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresi' la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di societa', preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalita' recati dall' , convertito, con modificazioni, dalla , sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all' , che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti commissioni parlamentari, in merito:
a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;
b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;
c) alle capacita' di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del Paese;
d) al miglioramento delle condizioni di competitivita' delle industrie italiane in campo internazionale.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterra', nei modi e nei limiti disposti dall' , convertito, con modificazioni, dalla , ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilita' da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilita' per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza.
4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.
Art. 2 (Programmi dei settori aerospaziale e duale). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitivita' internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunita' scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.
2. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell' e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento e' espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento puo' comunque essere emanato.
3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformera' ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) promuovere nei settori di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;
b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;
c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operativita' di societa', anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;
d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;
e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attivita' in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilita' con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le societa' operanti nei medesimi settori, determinando altresi' il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3.
4. Tutti gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall' .
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.".
- La , reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". L'art. 144, comma 3, cosi' recita:
"3. Per le finalita' di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all' , e per l'acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003.".
- L' cosi' recita:
"Art. 80. - Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.".
- La , reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio". L'art. 11, comma 3, lettera c), cosi' recita:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - b) (Omissis).
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.".
- Si riporta il testo dell' , e , convertito, con modificazioni, dalla (Interventi urgenti in favore dell'economia):
"7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall' definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attivita' di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, e' autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalita' e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.
8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:
a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonche' di quelle eventualmente provenienti dalla Comunita' economica europea;
b) l'individuazione, ai sensi dell' di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che e' nominato con decreto deI Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;
d) le modalita' di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo.".
Art. 11.
(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi)
1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprieta' e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprieta' delle suddette aree non puo' essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".
"64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree gia' concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprieta' e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprieta' delle suddette aree non puo' essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto".
2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine e' corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.
Note all' , reca: "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla ; ; ; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata". L'art. 27 cosi' recita:
"Art. 27. - I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.
Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, e' approvata con decreto del presidente della giunta.
Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della , e successive modificazioni.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della , e successive modificazioni.
Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprieta' o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi gia' approvati dal CIPE.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.
Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprieta' dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994) reca: "Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente". L'art. 8, comma 3, cosi' recita:
"3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992.".
- La reca: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". L'art. 57 cosi' recita:
"Art. 57 (Miniere del Sulcis). - La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla "Carbosulcis S.p.a. viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1994, n. 56, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a. per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis S.p.a. e le modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.".
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))
((8))
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".
Art. 13.
(Interventi in favore delle produzioni
di ceramiche artistiche e di qualita)
di ceramiche artistiche e di qualita)
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualita', in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. I criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attivita' produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Nota all' reca: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualita'". L'art. 4 cosi' recita:
"Art. 4 (Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico). - 1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualita'.
2. Il Consiglio:
a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali e' in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile;
b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede il comitato di disciplinare;
c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualita';
d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori piu' rappresentative e la regione interessata i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'art. 7;
e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;
f) esamina i ricorsi di cui all'art. 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;
g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;
i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella di qualita', coordinando la propria attivita' con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;
l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita' istituzionali.
3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.".
Art. 14.
(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici)
1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici, da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, e' autorizzato a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Art. 15.
Delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni in materia di proprieta' industriale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, ((entro il 28 febbraio 2005)), sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprieta' industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa e' concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito il parere del Consiglio di Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
((
3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo puo' adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi.
))
Art. 16.
(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali
specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi diretti ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresi' che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avra' cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 10 FEBBRAIO 2005, N. 30))
Art. 18.
(Intervento a sostegno del settore della proprieta' industriale)
1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attivita' amministrativa in materia di proprieta' industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale e internazionale di tutela, nonche' alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, e' autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno 2002 e di 1.135.000 euro per l'anno 2003.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attivita' produttive.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))
Art. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))
Art. 21.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))
Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))
Art. 24.
(Modifica dell'articolo 642 del codice penale)
1. L'articolo 642 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
"Art. 642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprieta', falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena e' aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio dello Stato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
Art. 25.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209))
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA
Art. 27.
(Potenziamento delle infrastrutture
internazionali di approvvigionamento di gas naturale)
1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.
2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacita' realizzate, per un periodo pari a venti anni.
3. Il finanziamento degli interventi e' approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attivita' produttive.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Minstero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle attivita' produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 e a 59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l'anno 2004.
Nota all' e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. Entrata in vigore il 10 agosto 1998.
Art. 28.
Misure per incrementare l'utilizzo
del metano e del GPL in autotrazione
1. Per le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonche' per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformita' delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 2 luglio 2003, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 e' ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la concessione di incentivi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL e di euro 0,5 milioni per l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica nonche' motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita."
Il Decreto 2 luglio 2003, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 e' ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la concessione di incentivi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL e di euro 0,5 milioni per l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica nonche' motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita."
Art. 29.
(Fondo per la razionalizzazione della rete
di distribuzione dei carburanti)
1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' integrato, per l'anno 2002, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1999, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' reca: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell' " L'art. 6 cosi' recita:
"Art. 6 (Fondo per la razionalizzazione della rete). - 1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira a carico dei gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.".
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999 reca: "Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, attuativo dell' ". L'art. 2 cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Il Fondo ha la finalita' di corrispondere ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante, anche se titolari della relativa autorizzazione, gli indennizzi per la chiusura degli impianti per i quali, a seguito di cessazione dell'attivita' per ristrutturazione della rete, sia venuta meno la titolarita' della gestione.
2. Gli indennizzi sono altresi' corrisposti ai soggetti titolari di autorizzazione con non piu' di cinque impianti al 31 dicembre 1996 a fronte della chiusura di tali impianti dovute a ristrutturazione della rete.
3. L'indennizzo puo' essere concesso una sola volta per ciascun gestore. Qualora il medesimo gestore abbia in gestione piu' impianti, l'indennizzo puo' essere concesso con riferimento ad uno solo degli impianti chiusi, purche' il soggetto sia fuoriuscito dalla gestione anche degli altri. Nel caso di soggetti titolari sia della gestione che della autorizzazione, l'indennizzo di cui al comma 1 non e' cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente articolo.".
Art. 30.
(Gasdotti internazionali di importazione)
1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalita' di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno termico 1° ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare territoriale italiano.
2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, al fine di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1° ottobre 2001-30 settembre 2002.
Nota all' reca: "Attuazione della recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' . Per la vedi note all'art. 27. L'art. 23 cosi' recita:
"Art. 23 (Tariffe). - 1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all' .
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina inoltre, entro il 1 gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito.
3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle rispettive capacita', tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare rischio associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta.
Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantita' trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali.
4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di perequazione.
5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio determinano transitoriamente e pubblicano le tariffe applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, esse procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di applicazione della tariffa transitoria.".
Art. 31.
(Contributo straordinario all'ENEA)
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente: "Per le finalita' di cui al comma 1, e' assegnato all'ENEA un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attivita' produttive e l'ENEA.
2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111 della legge n. 388 del 2000, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza nel campo del solare termico e delle celle combustibili rispetto al semestre precedente.
3. Il Ministro delle attivita' produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.
4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali e' realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.
Nota all' reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". L'art. 111, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 111 (Contributo straordinario all'ENEA). - L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L'ENEA attua altresi' un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' assegnato all'ENEA un contributo straordinario nella misura di Euro 25.822.844 per l'anno 2002 e di Euro 20.658.275 per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attivita' produttive e l'ENEA. Il programma puo' beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell'ambito del programma puo' essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresi', i soggetti con i quali sara' sviluppato il programma.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente. valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003.
L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attivita' di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilita' della gestione.
4. L'ENEA e' tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attivita' finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.".
Art. 32.
(Elenco dei prodotti esplodenti)
1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attivita' estrattive di cui all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo di cui al comma 1.
Nota all' reca: "Norme di polizia delle miniere e delle cave". L'art. 299 cosi' recita:
"Art. 299. - E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministero.
Nell'elenco sono indicate le denominazioni degli esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione nonche' i nomi delle rispettive ditte produttrici.
L'elenco e' approvato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.". (Con decreto ministeriale 21 aprile 1979, e' stato approvato l'elenco di cui al primo comma del presente articolo).
Art. 33.
(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie
di utilizzo pulito del carbone)
1. Al fine di garantire le disponibilita' finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attivita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima societa' sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facolta' di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della societa' e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso gia' comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate.
Nota all' reca: "Norme in materia di attivita' produttive". L'art. 7, commi 4 e 5, cosi' recita:
"4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla societa' per azioni prevista dall' , costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.
5. La societa' di cui al comma 4 e' tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attivita' per il perseguimento delle finalita' ivi indicate.".
Art. 34.
(Semplificazione di oneri burocratici
in materia di fonti rinnovabili)
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: "entro un anno dalla data" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime".
Nota all' reca: "Attuazione della recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. L'art. 15, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 15 (Norme transitorie in materia di fonti rinnovabili). - La decorrenza delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all' , e improrogabilmente stabilita nelle convenzioni stipulate con l'ENEL S.p.a. prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
I soggetti che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione, fatto salvo ogni onere ivi previsto, sono considerati rinunciatari. In caso di motivato ritardo rispetto alla data predetta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ferma rimanendo la decorrenza delle incentivazioni, puo' concedere una proroga non superiore a due anni a fronte di un coerente piano di realizzazione.
2. Al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, e' fatto obbligo ai soggetti beneficiari delle suddette incentivazioni di presentare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime.
3. Su motivata richiesta dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere favorevole degli enti locali competenti, la localizzazione degli impianti previsti nelle convenzioni di cui al medesimo comma puo' essere modificata a condizione che la funzionalita' della rete elettrica nella nuova area interessata non risulti pregiudicata. La richiesta non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel caso di rinuncia a ogni incentivo pubblico, e' accolta, anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a condizione che siano stati espressi i pareri favorevoli dei predetti enti locali.
4. I soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rinunciano espressamente alle facolta' e agli obblighi sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad alcuna sanzione.
5. Fatte salve le disposizioni che disciplinano la localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di recupero di rifiuti, per gli stessi impianti la localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 puo' essere modificata previa comunicazione dei soggetti interessati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e previo parere favorevole degli enti locali competenti per territorio. Con le stesse modalita' i produttori che, per documentati motivi tecnici, non soddisfino i limiti di potenza dedicata stabiliti in tali convenzioni possono trasferire in altro sito le quote di potenza elettrica non producibili nel sito originario. La comunicazione non sospende alcuno dei termini di cui ai commi 1 e 2.".
Art. 35.
(Disposizioni in materia di importazione
e fornitura di energia elettrica)
1. Fatta salva la capacita' impegnata per i contratti esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacita' di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacita', sulla base di bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonche' i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Il Ministro delle attivita' produttive definisce con propri provvedimenti le quote di capacita' riservate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.
2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto.
Nota all' vedi note all'art. 34. L'art. 6, commi 2 e 3, recita:
"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere condizionata o negata solo per motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico. I provvedimenti negativi, corredati delle relative motivazioni, sono comunicati alla Commissione europea.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete, per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'art. 5, determina, entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'art. 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo, dovra' essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'art. 5, comma 2.".
Capo V
MISURE ORGANIZZATIVE
Art. 36.
(Misure per il controllo della destinazione
d'uso di materie prime e semilavorati)
1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego e' soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.
Art. 37.
(Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. All'articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) attribuire all'autorita' amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilita' degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale".
"d) attribuire all'autorita' amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilita' degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale".
Note all' reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( )". L'art. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 49 (Beni mobili registrati sequestrati e confiscati). - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato, previ pareri del consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell' , che provvede a:
a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire modalita' alternative alla restituzione del bene al proprietario;
c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonche' il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;
d) Attribuire all'autorita' amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distribuzione della merce contrafatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi dalla data del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi ai fini giudiziari e ferma restando la possibilita' degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme di cui agli e , e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell' , che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all' , e agli e , e successive modificazioni, prevedendo, altresi', che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonche' la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.549,37 a Euro 6.197,48 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso, e nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalita' di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50 milioni per l'anno 2002, 129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40 milioni a decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali.
Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali.".
- La reca: "Modifiche al sistema penale". Gli articoli 22 e 23 cosi' recitano:
"Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita' stabilite dal .
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita' con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall' .
L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il guidice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con sentenza il giudice puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l' .
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficenti della responsabilita' dell'opponente.
La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione.
Art. 38.
(Misure concernenti le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura)
1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuita' alla attivita' degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale gia' appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attivita' produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente sostenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 2, in posizione di comando presso altre amministrazioni, e' posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui al comma 2 e' disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
Note all' reca: "Nuove norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". La tabella C e' cosi' formulata:
"Tabella C RUOLO STATALE DEGLI ISPETTORI E DEI DIRETTORI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Qualifiche Ex coefficente Numero posti
- - -
Ispettore generale.... 670 11
Direttore capo.... 500 43
Direttore.... 402 46
---
100
Gli ispettori generali prestano la loro opera presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il servizio ispettivo sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
- Il , reca: "Approvazione dei ruoli organici del personale degli uffici provinciali dell'economia corporativa.".
- La , reca: "Norme integrative della , concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato". Gli articoli 2, primo comma, e 3 cosi' recitano:
"Art. 2. - Il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio all'entrata in vigore della , fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella B della legge precitata.
Art. 3. - Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale e' assegnato al servizio centrale delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito dall' , e' anticipato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.
Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a disciplinare i versamenti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione e di funzionamento del servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
Art. 39.
(Istituzione del punto di contatto OCSE)
1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, e' istituito, presso il Ministero delle attivita' produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).
2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unita'. A tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN e' autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive.
Nota all' , reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". L'art. 17, comma 14, cosi' recita:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.".
Art. 40.
(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo
degli agenti di affari in mediazione)
1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che:
a) abbiano superato gli esami di idoneita' relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;
b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;
c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
Nota all' reca: "Modifiche ed integrazioni alla , concernente la disciplina della professione di mediatore". L'art. 2, come modificato dall' , cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.
2. Il ruolo e' distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attivita' di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11.
3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore eta';
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro eta' scolare;
e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalita' e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle ; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell' , e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attivita' viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attivita' per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.".
Art. 41.
(Modifica all'articolo 4 della legge
28 ottobre 1999, n. 410)
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attivita' produttive".
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attivita' produttive".
2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attivita' produttive provvede alla ricostituzione degli organi tenendo conto delle opportune professionalita' tecniche ed amministrative.
Note all' reca: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari". L'art. 4, come modificato della legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 4 (Vigilanza). - I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all' , e successive modificazioni, nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all' . Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'art. 11.
2. I provvedimenti di cui agli , , e sono assunti dal Ministero delle attivita' produttive.".
- Gli , , e cosi' recitano:
"Art. 2540 (Insolvenza). - Qualora le attivita' della societa', anche se questa e' in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa [disp.
att. c.c. 105].
Sono tuttavia soggette al fallimento le societa' cooperative che hanno per oggetto un'attivita' commerciale [c.c. 2195], salve le disposizioni delle leggi speciali.".
"Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' governativa [c.c. 2542].
Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita' governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale [c.c. 2516], o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorita' governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese [c.c. 2188, 2511]. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalita' giuridica.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori [c.c. 2542].
Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso d'irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2516, 2542].".
- Il reca: "Ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.".
- La reca: "Ratifica ai sensi dell' , di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente.".
Art. 42.
(Modifica all'articolo 15 della legge
31 gennaio 1992, n. 59)
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dai seguenti: "In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento e' effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione e' elevata al 15 per cento.
In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo".
In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo".
Nota all' reca: "Nuove norme in materia di societa' cooperative". L'art. 15, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 15 (Vigilanza). - Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le societa' cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in societa' a responsabilita' limitata, nonche' le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'art. 13.
2. Le societa' cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in societa' per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui all' , o da parte di una societa' di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della , che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'art. 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le societa' cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle societa' di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le societa' cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle societa' di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.
3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla piu' recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione straordinaria successiva.
4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'art. 8 del citato , e successive modificazioni, e' determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
5. In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento e' effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione e' elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato , e successive modificazioni, la societa' cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all' , si procedera' all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle societa' cooperative e sui loro consorzi.
7. Gli enti mutualistici di cui all' sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalita' previste per le societa' cooperative.
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.".
Art. 43.
(Modifiche all'articolo 3 della legge
11 gennaio 2001, n. 7)
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
"b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;
b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia nettamente prevalente".
"b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;
b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia nettamente prevalente".
Nota all' reca: "Legge quadro sul settore fieristico". L'art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
"Art. 3 (Ambito di applicazione). - Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della .
Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purche' non superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;
b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente;
b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia nettamente prevalente.
c) le attivita' di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche.".
Art. 44.
Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
1. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004, ((2005, 2006 e 2007)).
Art. 45.
(Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario
e sui protesti cambiari)
1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
"3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi e' designato a pagare (trattario)";
"3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi e' designato a pagare (trattario)";
b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: "e' sottoscritta dal trattario" sono inserite le seguenti: "; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale";
c) all'articolo 100, primo comma, e' aggiunto il seguente numero:
"7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente".
"7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente".
2. All'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: "Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti"; nel secondo periodo, le parole: "il presidente" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile dirigente dell'ufficio protesti";
b) al comma 4, le parole: "del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "del responsabile dirigente dell'ufficio protesti".
3. All'articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti".
Art. 46.
(Fondi rotativi)
1. Il ((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) e' autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 2002
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli --------