Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.
Art. 2
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta locale sul reddito;
(iv) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
(b) per quanto concerne l'Ucraina:
(i) l'imposta sugli utili delle imprese;
(ii) l'imposta sul reddito dei cittadina;
(iii) l'imposta sui beni delle imprese;
(iv) l'imposta sui beni immobili dei cittadini;
(v) l'imposta locale sul reddito;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta ucraina")
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dagli Stati contraenti dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l'imposta locale sul reddito;
(iv) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
(b) per quanto concerne l'Ucraina:
(i) l'imposta sugli utili delle imprese;
(ii) l'imposta sul reddito dei cittadina;
(iii) l'imposta sui beni delle imprese;
(iv) l'imposta sui beni immobili dei cittadini;
(v) l'imposta locale sul reddito;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta ucraina")
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dagli Stati contraenti dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.