Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.
Art. 13
Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di:
(a) azioni, diverse da azioni quotate in una Borsa Valori riconosciuta, il cui valore deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, o
(b) una partecipazione in una societa' di persone il cui patrimonio consiste di beni immobili situati nell'altro Stato contraente, ovvero di azioni di cui al precedente sottoparagrafo (a), sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
4. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato di cui e' residente l'impresa.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di:
(a) azioni, diverse da azioni quotate in una Borsa Valori riconosciuta, il cui valore deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, o
(b) una partecipazione in una societa' di persone il cui patrimonio consiste di beni immobili situati nell'altro Stato contraente, ovvero di azioni di cui al precedente sottoparagrafo (a), sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
4. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato di cui e' residente l'impresa.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.