Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e natura giuridica degli istituti
di patronato)
1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilita'.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art.1:
- Il testo degli , , , , , e , e' il seguente:
"Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale".
"Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
"Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".
"Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternita' e l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
"Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
"Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero".
"Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera".
Art. 2.
(Soggetti promotori)
1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:
a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno otto anni;
b) abbiano sedi proprie in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano sedi di istituti di patronato in ((almeno quattro Paesi stranieri)); (3)
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalita' assistenziali.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non e' necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla meta' delle province del territorio nazionale."
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla meta' delle province del territorio nazionale."
Art. 3.
(Costituzione e riconoscimento)
1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e' presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresi' fermi le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.
2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.(3)((4))
3. La costituzione degli istituti e' approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.
5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attivita'.
6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.
7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla meta' delle province del territorio nazionale."
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma precedente si applicano a decorrere dal 2015."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 12) che "Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla meta' delle province del territorio nazionale."
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 310, lettera b)) che "all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»".
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 310, lettera b)) che "all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»".
Art. 4.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:
a) l'organizzazione promotrice;
b) la denominazione dell'istituto;
c) la sede legale;
d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;
e) gli organi di amministrazione e di controllo;
f) le finalita' e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
g) la gratuita' delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;
h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.
2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.
3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
Nota all' ( Attuazione della , relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario
Art. 5.
(Convenzioni)
1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato gia' costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.
Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.
Art. 6.
(Operatori)
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorita' consolari e diplomatiche.
2. E' ammessa la possibilita' di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonche' di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalita' di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorita' consolari e diplomatiche.
3. Esclusivamente in relazione all'attivita' di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessita' ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Per lo svolgimento delle attivita' all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.
Art. 7.
(Funzioni)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attivita' di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o gia' in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.
2. Rientra tra le attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilita' civile anche per eventi infortunistici.
Art. 8.
(Attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela)
1. Le attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:
a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
2. Le attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attivita' per le quali e' previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.
3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nota all' (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Art. 9.
(Attivita' di assistenza in sede giudiziaria)
1. Il patrocinio in sede giudiziaria e' regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.
2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalita' di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalita' etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresi' esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese e' ridotto nella misura del 50 per cento.
3. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullita' e del risarcimento dei danni.
4. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata.
5. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attivita' ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.
6. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarita' della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonche' per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
7. Lo schema del decreto legislativo e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.
Note all' :
- L' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
- l' cosi' recita:
"Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e' istituita in ogni provincia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita' e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo di conciliazione".
- L'art. 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del approvate con , e' il seguente:
"Art. 147 (Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). - Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.
Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo".
Art. 10.
(( (Attivita' diverse) ))
((
1. Gli istituti di patronato possono altresi' svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13:
a) in favore di soggetti privati e pubblici, attivita' di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanita', diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro. Lo schema di convenzione che definisce le modalita' di esercizio delle predette attivita' e' approvato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per materia, da emanare entro il 30 giugno 2015;
b) le attivita' e le materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell'Unione europea anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attivita' di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 30 giugno 2015.
3. Gli istituti di patronato possono svolgere attivita' di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nelle attivita' di cui all'articolo 13, che vengono ammesse, in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni, non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13, per le quali e' ammessa l'esigibilita' del citato contributo per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli enti pubblici beneficiari.
Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
Con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio e' adeguato ogni quattro anni))
Art. 11.
(Attivita' di supporto alle autorita' diplomatiche
e consolari italiane all'estero)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attivita' di supporto alle autorita' diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorita'.
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196))
Art. 13.
(Finanziamento)
1. Per il finanziamento delle attivita' e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attivita' di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo. (2) (4)
2. Il prelevamento di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:
a) 89,90 per cento all'attivita';
b) 10 per cento all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;
c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attivita', nonche' a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attivita' e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.
3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unita' previsionale di base 6.2.2 "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari", sul capitolo 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unita' previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota.
4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura del 72 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unita' previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.(4) ((6))
5. In ogni caso, e' assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti del 72 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno e una ulteriore erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta con la legge di assestamento del bilancio dello Stato di cui al comma 4. (4) ((6))
6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attivita' di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.
7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalita' di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attivita' svolta in Italia e all'estero;
b) individuazione dell'attivita' e dell'organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresi', le modalita' di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attivita', dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attivita' svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi rilievo prioritario alla qualita' dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;
c) definizione, per le attivita' svolte e per l'organizzazione, delle modalita' di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualita', da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' delle modalita' di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attivita' e dell'organizzazione;
d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.
8. Per il perseguimento delle finalita' loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresi' ricevere:
a) eredita', donazioni, legati e lasciti;
b) erogazioni liberali;
c) sottoscrizioni volontarie;
d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.
9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 12, comma 12-terdecies) che "Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista".
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 12, comma 12-terdecies) che "Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista".
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 309) che:
- "I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001";
- le modifiche di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo hanno effetto dall'esercizio finanziario 2016;
- "A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 e' rideterminata nella misura dello 0,207 per cento".
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 309) che:
- "I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001";
- le modifiche di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo hanno effetto dall'esercizio finanziario 2016;
- "A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001 e' rideterminata nella misura dello 0,207 per cento".
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 134) che "Con effetto dall'esercizio finanziario 2019, la quota percentuale del 68 per cento, stabilita ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale dai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e' elevata alla misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali".
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 134) che "Con effetto dall'esercizio finanziario 2019, la quota percentuale del 68 per cento, stabilita ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale dai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e' elevata alla misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali".
Art. 14.
(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:
a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile ((attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attivita' svolte all'estero));
b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attivita' assistenziale svolta nell'anno precedente, nonche' quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
Art. 15.
(Vigilanza)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per quanto attiene alle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.
Per quanto attiene alle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.
2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attivita' svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.
Art. 16.
(Commissariamento e scioglimento)
1. In caso di gravi irregolarita' amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attivita' di cui all'articolo 8.
2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e' sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.
c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attivita' rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ((inferiore allo 0,75 per cento)) del totale.
Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2016, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2016, definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita', oltre che a livello nazionale, anche in ((almeno quattro Paesi stranieri)), con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.
Art. 17.
(Divieti e sanzioni)
1. E' fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attivita', di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si e' verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13, per le attivita' svolte dalla sede in cui si e' verificata la infrazione.
2. E' fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi piu' gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda puo' presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo.
Art. 18.
(Trattamento fiscale)
1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attivita' relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali.
2. Le attivita' istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni.
Per tali attivita' trova applicazione il regime fiscale gia' previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attivita' siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.
Per tali attivita' trova applicazione il regime fiscale gia' previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attivita' siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.
Note all' :
- La (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e' la seguente:
"2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
a) (omissis);
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all' , come sostituito dall' , di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli enti stessi".
- L' (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), cosi' recita:
"Art. 4 (Esercizio di imprese). - Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' commerciali o agricole di cui agli e , anche se non organizzate in forma di impresa, nonche' l'esercizio di attivita', organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell' .
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa' a responsabilita' limitata, dalle societa' cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa' estere di cui all' e dalle societa' di fatto;
2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalita' giuridica e le societa' semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.
Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa' e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attivita' commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformita' alle finalita' istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. [Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali o sportive costituite ai sensi dell' , la disposizione si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'eta' e, per i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita' generale].
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorche' esercitate da enti pubblici, le seguenti attivita':
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone;
g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici: prestazioni alberghiere o di alloggio;
h) servizi portuali e aeroportuali;
i) pubblicita' commerciale;
1) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attivita' commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attivita' commerciali, anche in deroga al secondo comma:
a) il possesso e la gestione di unita' immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unita' da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unita' da diporto, da parte di societa' o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attivita' finanziaria, ovvero attivita' di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle societa' partecipate.
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli atti di cui all' , le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreche' tale attivita' sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della struttura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all' , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' , sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'art. 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con , si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".
Art. 19.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' sulle strutture, sulle attivita' e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione e' presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20.
(Disposizioni transitorie)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.
2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera a).
4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.
5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.
6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.
Nota all' , reca: "Regolamento recante nuovi criteri per l'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale".
Art. 21.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;
b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;
2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.
Note all' (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1947, n. 197.
- La (Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al , nonche' integrazioni allo stesso decreto), ora abrogata dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1980, n. 94.
- Il (Norme di attuazione dell' , relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n. 45.
- Per il titolo del , si veda in nota all'art. 20.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Fassino