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Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 21.

(Abrogazioni)
2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Note all' (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1947, n. 197. - La (Interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al , nonche' integrazioni allo stesso decreto), ora abrogata dalla presente legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1980, n. 94. - Il (Norme di attuazione dell' , relativa agli istituti di patronato e di assistenza sociale), ora abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987, n. 45. - Per il titolo del , si veda in nota all'art. 20.