Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Indennita' di trasferimento)
1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
1-bis. L'indennita' di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).
Art. 2.
(Applicazione dell'articolo 17 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso
di collocamento in congedo)
1. Il coniuge convivente del personale di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu' vicina.
((
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui all'articolo 909 del codice dell'ordinamento militare. Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo.
))
2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1.
Art. 3.
(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo
della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro)
1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non e' assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita' si protraggano senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, e' impiegato nelle attivita' di cui al medesimo comma 1.
3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
4. Il personale puo' essere impegnato nelle attivita' di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attivita' devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.
5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennita' sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo.
6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operativita' dell'indennita' di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennita'.
7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonche' con le indennita' di missione all'estero.
Note all' , recante "Attuazione dell' , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate" come modificato dal , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 10.
"Art. 7 (Procedimento). - (Omissis) 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall' ) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta.
L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.".
Art. 4.
(Proroga di termini e modifiche all'articolo 6
della legge 31 marzo 2000, n. 78)
1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n. 78.
2. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti:
"d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;
b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;
d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196".
"d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;
b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;
d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;
e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196".
Note all' , recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Nonne in materia di coordinamento delle Forze di polizia, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo degli articoli 5, comma 3, e 7, comma 4.
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). (omissis). - 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all' , nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive pianti organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all' . Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento. un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima."
"Art. 7 (Disposizioni comuni). (omissis) - 4.
Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
Il , recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell' " e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O. Si riporta il testo dell'art. 71.
"Art. 71 (Inquadramenti). - 1. Con successivo provvedimento legislativo sono determinate le modalita' applicative di inquadramento del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001."
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata , come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 (Disposizioni per l'amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell' , e' determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della , nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto:
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all' , secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;
d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonche' l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli e .
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la , e' sostituita dalla seguente:
"a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;".
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell' , sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche:
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall' ;
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l' , e successive modificazioni;
b) gli , , , e , come modificato dall' ;
c) il capo III del , e successive modificazioni;
d) il capo III del ;
e) l' , , e ."
La , recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.. Si riporta il testo dell'art. 43, comma 7.
"Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita'.) (Omissis).
7. Per le Amministrazioni di cui all' e , le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le modalita' determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al della ".
La , recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138. S.O. Si riporta il testo dell'art. 62.
"Art. 62. I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'art. 4, che siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'art. 7.
I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli , e , previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'art. 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'art. 4 della presente legge.
I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono reclutati rispettivamente secondo quanto previsto dagli , e , e dagli e .
I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:
caporale comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi;
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: cinque mesi;
sergente: due anni e sei mesi.
I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianita' al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P).".
Il recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987, n. 148, S.O. Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 28, come modificati dall' .
"Art. 12 (Nomina a maestro direttore). - 1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonche' del diploma di strumentazione per banda.
2. Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14.
3. Il vincitore del concorso e' nominato maestro direttore in prova della banda musicale.
4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.".
"Art. 13 (Nomina a maestro vice direttore). - 1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonche' dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14.
3. Il vincitore del pubblico concorso e' nominato maestro vice direttore in prova.
4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi."
"Art. 14 (Nomina ad orchestrale). - 1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso. per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, o che sono stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.
4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni".
"Art. 15 (Corsi informativi). - 1. Le modalita' di svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12, 13 e 14. ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno".
"Art. 28 (Cause di cessazione dal servizio). - 1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con .
2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del , riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.
3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto, ai sensi del citato , puo' essere destinato alle attivita' di supporto della banda musicale.
Il , recante "Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62, S.O. Il capo III recava disposizioni in materia di reclutamento.
Il , recante "Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62, S.O. Il capo III recava disposizioni in materia di reclutamento.
Il , recante "Attuazione dell' , in materia di riordino dei moli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122. Si riporta il testo dell'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5.
"Art. 33 (Bande musicali). (Omissis).
2. Alle bande di cui al comma 1, si applicano, fatte salve le rispettive peculiarita', le norme di cui ai capi I, Il, III, IV, V e VI del , con le seguenti previsioni specifiche:
a) ovunque sono citate le parole "Carabinieri" oppure "Arma" oppure "Arma dei carabinieri" esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della banda cui si applicano le norme;
b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:
1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito;
2) del Comando marina di Roma, quella della Marina;
3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica;
c) l'impiego delle bande e' disposto, rispettivamente, da:
1) Stato maggiore Esercito;
2) Stato maggiore Marina;
3) Stato maggiore Aeronautica.
d) le somme di cui al vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello Stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica a seconda della banda impiegata;
e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli e , sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonche' dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine:
1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti;
2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto;
3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli:
per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi; pena Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;
per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica;
f) alle bande musicali non puo' essere assegnato, nemmeno in qualita' di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito.
Resta ferma la possibilita', per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;
g) il reclutamento del personale delle bande e' regolato dal Capo III del . E inoltre previsto che:
1) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della , che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, e' riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;
2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza;
3) le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all' sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;
h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al e' formulata rispettivamente:
1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;
3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;
i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del , resta fermo che:
1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto;
2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto].
3. [Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni:
a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianita' di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, e' reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore e' nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di sessanta giorni presso una scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda e' regolato dall' ;
c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perche' vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianita' di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresi' partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo;
e) il concorso interno di cui alla lettera d) e' bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalita':
1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonche' dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;
2) per la formazione delle graduatorie e' nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della settima o ottava qualifica funzionale;
3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;
4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti gia' in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilita' di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti;
5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera c), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore, viene reinquadrato previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, e' effettuato da commissioni nominate con determinazione:
1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;
2) del capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;
3) del sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;
g) le commissioni di cui alla lettera e):
1) sono composte:
per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'esercito;
per la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della marina militare;
per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare;
2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata;
3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneita' o di non idoneita'. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore e' reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza].
4. [Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle , e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto].
5. [Il titolo VI e la tabella I/2 della , non si applicano al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare].
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 7.
(Delega al Governo in materia di livelli retributivi
del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)
1. Al fine di garantire la specificita' del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Nota all' , recante "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, nel supplemento ordinario.
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999,
n. 266, in materia di alloggi di servizio della Difesa)
1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' differito al 31 dicembre 2001.
2. All'articolo 16, comma 9, primo periodo, della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 9, della citata , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 16 (Delega al Governo per agevolare la mobilita' del personale militare e delle Forze di polizia). - 1. Al fine di assicurare la mobilita' del personale militare in coerenza con le esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di un programma pluriennale di ristrutturazione, costruzione. ammodernamento o acquisto di alloggi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare, il leasing immobiliare o altre tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche;
b) selezione, tramite procedure di gara secondo il diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti di cui alla lettera a) finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli alloggi;
c) autofinanziamento del programma attraverso l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;
d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori definiranno i contratti cosi' gli utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera g), garantendo agli stessi anche la possibilita' di ottenere titoli rappresentativi della proprieta' degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore attribuisca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile;
e) definizione di standard costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
f) semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alla realizzazione di alloggi destinati al personale militare;
g) possibilita' per l'amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, gia' appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti di cui alla lettera b), fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale a salvaguardia dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico, nonche' dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facolta' potra' essere esercitata, con le medesime modalita' o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rielitranti nella propria disponibilita';
h) utilizzo da parte dell'amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994. n. 724, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione;
i) definizione della responsabilita' del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi;
l) coordinamento della disciplina recata dalla , con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma;
m) estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della guardia di finanza;
n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
(Omissis).
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro della difesa emana con proprio decreto un regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente; le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; le modalita' per il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; le modalita' per la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.
L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.".
Art. 9.
(Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000,
n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le parole: "al personale dimissionario con piu' di sei anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' , (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Premio di previdenza). - 1. Le disposizioni di cui all' , si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo e' corrisposto anche ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza.
Art. 10.
(Mobilita' del personale della Polizia di Stato)
1. Al fine di consentire la mobilita' del personale della Polizia di Stato, il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2003.
2. La validita' delle graduatorie dei concorsi gia' espletati, non scadute al 1° gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, e' prorogata al 31 dicembre 2002.
3. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, sesto periodo, della medesima legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni.
Nota all' , recante "Disposizioni per l'espletamento dei compiti amministrativo-contabili da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell' ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1999, n. 195.
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1.
"Art. 1. Provvidenze per l'amministrazione civile dell'interno.
1. Per soddisfare le esigenze di cui all'art. 36, primo comma 1), della , al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi dell' , e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un contingente di personale dell'amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unita', nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come complessivamente determinate dal , e successive modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla . Alle assunzioni si da' corso nel triennio 1999-2001 con le seguenti modalita', ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore:
a) riserva, in deroga alle disposizioni dell' , convertito, con modificazioni, dalla , fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno cinquanta anni di eta' che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di corrispondente professionalita' e' disposto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale personale e' attribuito, con assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole;
b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante procedure di mobilita' secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall' , e successive modificazioni;
c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalita' di cui alle lettere a) e b), mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonche', ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi concorsi; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, la validita' di tutte le graduatorie che scadono nel periodo compreso fra il 1o gennaio 1999 e la data di entrata in vigore della presente legge e' prorogata sino a quest'ultima data."
- Si riporta il testo dell'art. 39, commi 2 e 3, della citata .
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzione di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)
(Omissis).
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all' .
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
(Omissis).
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.".
Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l'anno 2001, in lire 163.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 275.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 3 MAGGIO 2001, N. 157, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 LUGLIO 2001, N. 250 ))
Art. 13.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.
Nota all' , recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1987, n. 68.
Il , recante "Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito, con modificazioni, dalla , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino