Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Art. 13.
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.
Nota all' , recante "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1987, n. 68.
Il , recante "Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito, con modificazioni, dalla , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.