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Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 9.

(Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato).
1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell' approvato con , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge: "Art. 652 (Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno). - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.". - Si riporta il testo del approvato con , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario: "Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione penale) - Omissis. 2. L'azione civile prosegue in sede civile se non e' trasferita nel processo penale o e' stata iniziata quando non e' piu' ammessa la costituzione di parte civile.".