Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Art. 4.
Sospensione a seguito di condanna non definitiva
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 8/5/2002, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato".
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 8/5/2002, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato".