N NORME. red.it

Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita' ed oggetto)
1. La Repubblica riconosce il valore di solidarieta' sociale e la funzione di servizio di pubblica utilita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).
((2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS))
3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e di ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attivita' professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

Art. 2.

(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)

((1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112))
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.
((3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))

Art. 3.

(( (Attivita' del CNSAS). ))
((
1. Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.
2. In ragione delle responsabilita' direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto))

Art. 4.

(Attivita' specialistiche)
1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operativita' dei tecnici e delle unita' cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.
2. L'attivita' formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.
3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.
4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.
5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.
((5-bis. Le societa' esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri))

Art. 5.

(Scuole nazionali)
1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:
a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
e) scuola nazionale unita' cinofile da valanga;
f) scuola nazionale unita' cinofile da ricerca in superficie;
g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.
2. Le attivita' delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.

Art. 6.

(Figure professionali specialistiche)
1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:
a) tecnico di soccorso alpino;
b) tecnico di elisoccorso;
c) unita' cinofila da valanga;
d) unita' cinofila da ricerca in superficie;
e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
g) tecnico di soccorso speleologico;
h) tecnico di soccorso in forra;
i) direttore delle operazioni di soccorso.
i-bis) tecnico di centrale operativa;
i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca;
i-quater) tecnico di ricerca;
i-quinquies) tecnico di soccorso in pista;
i-sexies) tecnico disostruttore;
i-septies) tecnico speleosubacqueo;

Art. 7.

(Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attivita' di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.

Art. 8.

(Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162)
1. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: "1.000 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "800 milioni annue", e le parole: "500 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni annue".
2. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "900 milioni", le parole: "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni" e le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Nota all'art. 8, commi 1 e 2: - Il testo dell' , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1. (Omissis). 4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 800 milioni annue e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 300 milioni annue sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.". Nota all'art. 8, commi 1 e 2: - Il testo dell' , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 900 milioni, da destinare, quanto a lire 600 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 300 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attivita' del Corpo.".

Art. 8-bis.

(( (Contributo integrativo). ))