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Riordinamento del Club alpino italiano.

Art. 1.



Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club alpino italiano".
Esso e' dotato di personalita' giuridica ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. (5) ((6))
AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera b)) che nella presente legge le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo».