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Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della citta' di Lecce.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco della citta' di Lecce e' di interesse nazionale.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Art. 2.

1. Per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio di cui all'articolo 1, il comune di Lecce, di intesa con le competenti soprintendenze e sentita la commissione per i beni e le attivita' culturali prevista dall'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce le proposte di intervento. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il piano triennale degli interventi da realizzare, integrato da uno specifico piano finanziario, indicandone strumenti e procedure attuative, e determinando gli interventi di competenza delle diverse amministrazioni.
2. Agli eventuali aggiornamenti annuali del piano si provvede con la stessa procedura di cui al comma 1.
Nota all'art. 2, comma 1: - Il testo dell' (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della ), e' il seguente: "Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita' culturali) - 1. E' istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attivita' culturali, composta da tredici membri designati: a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali; b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica; c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province; d) uno dalla Conferenza episcopale regionale; e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali. 2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni. 3. Il presidente della commissione e' scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati".

Art. 3.

1. L'universita' di Lecce, di intesa con il comune di Lecce e con l'Istituto centrale per il restauro, anche attraverso apposite convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti universitari e di ricerca, nonche' con istituti statali di istruzione secondaria superiore, promuove studi, attivita' di ricerca, di formazione e aggiornamento, nonche' di laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di restauro, di tutela e di conservazione previsti dal piano di' cui all'articolo 2.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse finanziarie messe a disposizione dall'universita' di Lecce, dal comune di Lecce e dall'Istituto centrale per il, restauro.

Art. 4.

1. L'approvazione del piano di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti annuali equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere previste nel piano stesso.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)). ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Lecce e' autorizzato ad effettuare. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La regione Puglia, la provincia di Lecce e il comune di Lecce possono integrare le risorse finanziarie messe a disposizione con la presente legge al fine di concorrere alla realizzazione del piano di interventi di cui all'articolo 2, anche mediante un accordo di programma con il Ministero per i beni e le attivita' culturali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 marzo 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino