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((Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)).

Art. 1.

Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi
1. A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, e' istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi aventi le seguenti finalita' che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:
a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di residuati bellici esplosivi e di riduzione del rischio;
b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residuati bellici esplosivi;
c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica,
d) ricostruzione e sviluppo delle comunita' che convivono con la presenza di mine o di aree con residuati bellici esplosivi;
e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;
f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;
((1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 e' destinato, altresi', alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalita' previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico))