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((Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)).

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi
1. A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, e' istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi aventi le seguenti finalita' che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:
a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di residuati bellici esplosivi e di riduzione del rischio;
b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residuati bellici esplosivi;
c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica,
d) ricostruzione e sviluppo delle comunita' che convivono con la presenza di mine o di aree con residuati bellici esplosivi;
e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;
f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;
((1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 e' destinato, altresi', alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalita' previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico))

Art. 2.

(Quadro d'azione e di riferimento)
1. Il quadro d'azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario ((e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)) di cui, al comma 1 dell'articolo 1 si sviluppera' lungo i seguenti tre assi principali:
a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;
b) l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo gia' in corso o da realizzare;
c) l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarieta', tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.

Art. 3.

(Decreto di attuazione)
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalita' della relativa gestione;
c) le modalita' di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario ((e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)) di organismi internazionali;
d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

Art. 4.

(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in lire 5 miliardi per l'anno 2001, in lire 19 miliardi per l'anno 2002 e in lire 5 miliardi per l'anno 2003. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della progranunazione economica.
2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2003 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Al Fondo affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4, comma 2: - Il testo dell' (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), cosi' come modificato dall' , e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) (Omissis); b) (Omissis); c) (Omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; (Omissis).

Art. 5.

(Interventi urgenti)
1. Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.

Art. 6.

(Relazione annuale)
1. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 marzo 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino