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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.