Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino
Agreement
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Parte di provvedimento in formato grafico
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Accordo
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