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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.

Art. 7

Articolo 7
La Parte Russa, in conformita' con la legislazione vigente nella Federazione Russa esentera' da dazi doganali, imposte e diritti inclusi quelli locali, i macchinari, i pezzi di ricambio ed altri materiali importati dall'impresa italiana, capo commessa, nella Federazione Russa nel quadro dell'assistenza tecnica in relazione alla realizzazione di qualsiasi progetto nell'ambito del presente Accordo. L'impresa italiana fara' tutto il possibile per espletare le pratiche doganali nei luoghi e nei tempi previsti a tal fine.