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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.

Art. 2

Articolo 2
1. Ai sensi dell'Articolo 1 del presente Accordo, la Parte Italiana fornira' l'assistenza finanziaria alla Federazione Russa nell'ambito della realizzazione di un impianto di distruzione di armi chimiche nell'area di Kizner, Repubblica di Udmurtia ovvero in un'altra area da individuare di comune accordo. I mezzi finanziari saranno destinati alla progettazione e la costruzione di infrastrutture relative al l'approvvigionamento di gas, acqua, elettricita', nonche' la fornitura di apparecchiature sanitarie e di monitoraggio dell'ambiente. Rappresentanti della Parte Italiana, d'intesa con la Parte Russa, potranno effettuare visite nei siti nei quali sono possibili interventi comuni.
2. Le Parti hanno la facolta' di aggiungere, mediante scambio di Note, altri settori di cooperazione, in linea con gli obiettivi del presente Accordo.