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Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Interventi su beni culturali)
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonche' per interventi nel settore degli Archivi di Stato e su beni non statali, con le modalita' del comma 2 del medesimo articolo, e' autorizzata la ulteriore spesa di lire 49.000 milioni nell'anno 2000, di lire 37.100 milioni nell'anno 2001 e di lire 33.600 milioni nell'anno 2002.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all' : - L' , recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attivita' culturali", cosi' recita: "Art. 1. - 1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati: a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi; b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, lettera a), nonche' gli interventi da finanziare ai sensi del predetto comma 1, lettera b). 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire 11 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali".

Art. 2.

(Piano pluriennale per l'archeologia)
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un piano straordinario pluriennale di interventi sui beni archeologici.
Per la realizzazione del piano e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni nell'anno 2000 e di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il piano e' adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e puo' comprendere anche interventi sui beni archeologici finanziati con i fondi ordinari e straordinari assegnati al Ministero negli anni dal 2000 al 2006.

Art. 3.

(Contributi ed interventi speciali)
1. Dall'anno 2000 il contributo statale all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, e' determinato in lire 400 milioni annue.
2. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per le celebrazioni della battaglia di Montecassino.
3. Alla Fondazione Teatro alla Scala e' concesso un contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il contributo e' finalizzato all'attuazione di interventi di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti tecnologici del palcoscenico e dei laboratori del Teatro.
4. Per la biblioteca europea di Milano, da realizzare anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel 2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002.
5. Al Fondo Ambiente Italiano e' concesso un contributo annuo di lire 500 milioni a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Alla Fondazione Scuola di Musica di Fiesole e' concesso, a decorrere dall'anno 2000, un contributo addizionale di lire 1.000 milioni a titolo di concorso nelle spese di gestione e di sviluppo delle attivita' musicali della Scuola.
7. Al fine di assicurare la realizzazione del 30º anniversario del "Giffoni Film Festival", e' assegnato al comune di Giffoni Valle Piana un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Nota all' : - L' , recante "Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto", cosi' recita: "Art. 3. - Per consentire all'Opera del Duomo di Orvieto di provvedere in misura adeguata alle opere di manutenzione ordinaria e di conservazione del monumento, il contributo da corrispondersi annualmente dallo Stato alla medesima opera e' determinato in lire 6 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61".

Art. 4.

(Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attivita' culturali)
2. Al comma 2, alinea, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dopo le parole: "da prendere in considerazione" sono inserite le seguenti: "secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali".
3. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a) del primo comma dell'articolo 29, sono aggiunte in fine le parole "in misura prevalente";
b) il secondo comma dell'articolo 29 e l'articolo 31 sono abrogati.
4. Il comma 10 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1994, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
5. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, dopo le parole: "contributi in conto interessi, in favore" sono inserite le seguenti: "di persone fisiche e giuridiche private e".
6. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: "secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
7. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti".
8. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001".
9. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giorni".
10. Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: "esercita" sono inserite le seguenti: ", anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,".
Note all' , recante "Adeguamento dei compensi spettanti alla Societa' italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei films nazionali e per la tenuta del pubblico registro cinematografico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1949, n. 289. - La , recante "Adeguamento dei compensi spettanti alla Societa' italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1968, n. 114. - La , recava "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia". - Si riporta il testo dell' (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), come modificato dalla legge qui pubblicata: "2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per tre quarti italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) direttore della fotografia italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia; p) uso di industrie tecniche italiane; q) uso di teatri di posa italiani.". - Il , adesso cosi' recita: "I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere: a) l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana in misura prevalente; b) l'impiego di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un numero minore". - Il , convertito, con modificazioni, dalla , reca "Interventi urgenti in favore del cinema". - Si riporta il testo dell'art. 20 del sucitato decreto-legge, come modificato della legge qui pubblicata: "Art. 20. -1. Sul fondo di cui alla , e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalita' previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonche' per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non piu' in attivita' e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi. 2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli , e . 3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entita' del contributo stesso puo' raggiungere il settanta per cento del costo dell'investimento e il novanta per cento per: a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica; b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani; c) la realizzazione o la trasformazione di sale con piu' schermi e di multisale; d) il ripristino di sale non piu' in esercizio; e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale. 4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 17. 5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1. 6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni. 7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione. 8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell' , e successive modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile. 9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non puo' essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni. 10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi dell' . - L' , convertito, con modificazioni, dalla , adesso cosi' recita: "Art. 4 (Contributi in conto interessi). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore di persone fisiche e giuridiche private e dei soggetti di cui all' , che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e' costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall' , convertito, con modificazioni, dalla . 2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1". L' , adesso cosi' recita: "Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo': a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa', secondo modalita' e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell' . 2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo. 3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1". - L' , adesso cosi' recita: "Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all' e , convertito, con modificazioni, dalla , e della commissione di cui all' , il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo', con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all' . Resta inoltre fermo quanto previsto dall' , convertito, con modificazioni, dalla . 2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell' . Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, e' riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla . In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi quelli di cui all' , sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei contributi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano le disposizioni vigenti". - L' , adesso cosi' recita: "Art. 6 (Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali). - 1. Per le finalita' previste dall'art. 5, comma 1, primo periodo, della , e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000. 2. Il contributo dello Stato di cui all' , e' stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. 3. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura locale da realizzare in occasione dell'anno 2000. Le manifestazioni, anche di livello nazionale, possono essere tenute in ciascuno degli anni 2000 e 2001. 4. A decorrere dal 1999 e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica. 5. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Societa' di cultura La Biennale di Venezia. 6. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni". - L' , adesso cosi' recita: "Art. 18 (Disposizioni transitorie). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato lo statuto del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 2, comma 2. 2. Ove lo statuto non venga approyato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. 3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'art. 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I. 4. Gli organi del C.O.N.I. in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del C.O.N.I., le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta giorni successivi. 5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell'art. 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4. 6. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno. 7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'art. 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del ". - L' , adesso cosi' recita: "Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita anche in base alle norme del , e del testo unico approvato con , le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli , e e , le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 2. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali".

Art. 5.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 6.

(Copertura degli oneri finanziari)
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione dei commi 5 e 7 dell'articolo 3, pari a lire 65.400 milioni nell'anno 2000, a lire 76.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 70.500 milioni nell'anno 2002 si provvede, quanto a lire 28.400 milioni nell'anno 2000, a lire 10.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 2.000 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e quanto a lire 37.000 milioni nell'anno 2000, a lire 66.000 milioni nell'anno 2001 e a lire 68.500 milioni nell'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato

Allegato

Tabella 1 (articolo 5)

PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DA COLLOCARE IN SOPRANNUMERO PER IL POTENZIAMENTO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO



Grado Unita'
Generali di brigata .... 1
Colonnelli .... 1
Tenenti colonnelli .... 2
Ufficiali inferiori .... 21
Marescialli nei vari gradi .... 18
Brigadieri nei vari gradi .... 24
Appuntati e Carabinieri .... 21
Totale . . . 88