Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali.
Art. 1.
Presupposti e finalita' della legge
Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.