N NORME. red.it

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali.

Art. 1.

Presupposti e finalita' della legge


Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.