N NORME. red.it

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2001, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Avvertenza: In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 2001 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con .

Art. 2.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica. A decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disponibilita' impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. In via transitoria, rimane ferma l'operativita', a stralcio, e comunque non oltre il 30 maggio 2001, dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, esclusivamente per la definizione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei ministri non afferente al bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto riguardo alle esigenze di tempestiva determinazione del rendiconto generale dello stato per il predetto esercizio.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale" nonche' Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ferrovie dello Stato" (oneri comuni); ((Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE dell'Unione europea iscritti,)) per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi internazionali" (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Difesa del suolo" (investimenti).
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
((4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 93.000 miliardi))
5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.
6. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
((8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire 1.000 miliardi, lire 2.195 miliardi e lire 22.687 miliardi))

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2001, e' stabilito in 420.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.

4. Per l'anno 2001 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle Agenzie fiscali.

6. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese gia' attribuiti ai dipartimenti interessati dalla istituzione delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalle unita' previsionali di base relative alle Agenzie fiscali medesime alle competenti unita' previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilita' "Dipartimento politiche fiscali" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2001, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di base "Fondi di riserva" dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unita' previsionale di base, nonche' le iscrizioni alle competenti unita' previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unita' previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione penitenziaria", e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2001.

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2001, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2001 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2001.

5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2001, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi in via di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilita' "Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, dall'unita' previsionale di base "Finanziamento enti locali" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche" di pertinenza dei centri di responsabilita' "Istruzione elementare", "Istruzione classica, scientifica e magistrale" e "Istruzione tecnica" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di base "Igiene e sicurezza sul lavoro" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed altre unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere alle spese relative all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle istituzioni scolastiche.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate extra-tributarie) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2001 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2001.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento".

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2001, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2001, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto e' fissato, per l'anno finanziario 2001, in 4.035 unita'.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, e' stabilito, per l'anno finanziario 2001, in 32 unita'.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2001, e' fissato in 65 unita'.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 2001, nel numero di 500 unita'.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' determinato, per l'anno finanziario 2001, in 120 unita'.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 2001, come segue:
a) Esercito n. 27.000;
b) Marina n. 11.570; .br:
c) Aeronautica n. 13.900.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 2001, come segue:
a) Esercito n. 25;
b) Marina n. 160;
c) Aeronautica n. 200.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 2001, come segue:
a) Esercito (compresi Carabinieri) n. 440;
b) Marina n. 130;
c) Aeronautica n. 140.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.407 unita'.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.135 unita'.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.160 unita'.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi e' fissato, per l'anno finanziario 2001, in 12.000 unita'.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' fissato, per l'anno finanziario 2001, come segue:
a) Esercito n. 24.742;
b) Marina n. 5.509;
c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi internazionali" (interventi) - specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO - e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari" e nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri".

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2001, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2001 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi", capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi generali e personale" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unita' previsionale di base "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Prevenzione sanitaria" dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 2001, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca o sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale" dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2001, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonche' dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attivita' relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unita' previsionale di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale" dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2001, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.

4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonche' di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 2.2.1.6 "Ricerca applicata" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 20.

(Totale generale della spesa)
1. E' approvato, in lire 1.179.604.693.402.000 in termini di competenza ed in lire 1.198.094.007.191.000 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2001.

Art. 21.

(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2001, con le tabelle allegate.

Art. 22.

Disposizioni diverse
1. Per l'anno finanziario 2001, le spese considerate nelle unita' previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2001, le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2001, in conformita' alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unita' previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, alle pertinenti unita' previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilita' esistenti su altre unita' previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unita' previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonche' di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilita' amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2000 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonche' previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle Amministrazioni.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unita' previsionali di base e centri di responsabilita' amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.
13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unita' previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unita' previsionali "Funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilita' delle Amministrazioni medesime, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalita' tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59.
18. In relazione al rinvio all'anno 2001, disposto dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere nell'anno 2001, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei capitoli delle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.
19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
20. Per l'anno finanziario 2001, le unita' previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
((20-bis. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali))

Art. 23.

(Bilancio pluriennale)
1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2001-2003, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.


Tabella A

Unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2001 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

- Tesoro: 3.1.5.2 "Aree depresse" (cap. 2913); 3.1.5.3 "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap. 2933, 2934, 2935 e 2937); 3.1.5.5 "Interessi sui mutui Crediop e BEI" (cap. 2960, 2962 e 2963); 3.1.5.6 "Oneri accessori" (cap. 2982 e 2987); 3.1.5.7 "Altri interessi" (cap. 3017, 3026 e 3027).

- Ragioneria Generale dello Stato: 7.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" (cap. 3700); 7.1.2.10 "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap. 3813); ((7.1.2.12 "Risorse proprie dell'Unione europea" (cap. 3841, 3842 e 3843))); 7.1.4.1 "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria" (cap. 4560).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

- Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 1620 e 1624); 2.1.5.1 "Interessi di mora" (cap. 1696).

- Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 1619, 1621 e 1625); 2.1.5.1 "Interessi di mora" (cap. 1697).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

- Affari civili e libere professioni: 4.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7091 e 7092); 4.2.1.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7105 e 7106).

- Amministrazione penitenziaria: 5.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7124 e 7121), 5.2.1.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7136 e 7137).

- Giustizia minorile: 7.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7181 e 7183); 7.2.1.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7200 e 7201).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

- Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici all'estero" (cap. 1501 e 1503).

- Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503).


--------------


Tabella B
Unita' previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

- Tesoro: 3.2.2.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo" (cap. 8140).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

- Dipartimento politiche fiscali: 2.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7021). Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

- Opere marittime: 3.2.1.1 "Opere marittime e portuali" (cap. 7257);

- Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8152);

- Difesa del suolo: 4.2.1.3 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 7482);

- Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.9 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 8601).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

- Trasporti terrestri: 2.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7011 e 7012); 2.2.1.3 "Trasporti in gestione diretta ed in concessione" (cap. 7028). Stato di previsione del Ministero della difesa:

- Armamenti navali: 10.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7100);

- Armamenti aeronautici: 11.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7151);

- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7200);

- Sanita' militare: 16.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7301);

- Armamenti terrestri: 26.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7500);

- Commissariato e servizi generali: 27.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7600).


--------------


QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI


A) Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 2001

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

B) Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 2001

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

C) Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2001-2003
(a legislazione vigente)

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

D) Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2001-2003
delle Aziende autonome

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

E) Quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale
programmatico per il triennio 2001-2003

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----


--------------


Gli allegati 1 e 2 nonche' le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 7329), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 7329-bis) e dalla Seconda Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 7329-ter).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, Il Guardasigilli: Fassino

aAllegato n. 1

Allegato N. 1
UNITA' PREVISIONALI DI BASE PER IL 2001


Parte di provvedimento in formato grafico


((1))
-------------

AGGIORNAMENTO (1)


La L. 29 novembre 2001, n. 419 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2001 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 2000, n. 389 , sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge".
Si riporta di seguito il suddetto allegato 1:

"Allegato 1
ELENCO DELLE UNITA' PREVISIONALI VARIATE


Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato n. 2

Allegato N. 2
FUNZIONI OBIETTIVO PER IL 2001


Parte di provvedimento in formato grafico


((1))
-------------

AGGIORNAMENTO (1)


La L. 29 novembre 2001, n. 419 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2001 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 2000, n. 389 , sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge".
Si riporta di seguito il suddetto allegato 2:

"Allegato 2
ELENCO DELLE FUNZIONI OBIETTIVO VARIATE
Voci che si aggiungono nei singoli stati di previsione


Parte di provvedimento in formato grafico

Stati di previsione

STATI DI PREVISIONE


Tabella n. 1
Stato di previsione dell'entrata


Parte di provvedimento in formato grafico



((2))

Tabella n. 2
Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica


Parte di provvedimento in formato grafico



(1) ((2))

Tabella n. 3
Stato di previsione del Ministero delle finanze


Parte di provvedimento in formato grafico


((2))

Tabella n. 4
Stato di previsione del Ministero della giustizia


Parte di provvedimento in formato grafico



((2))

Tabella n. 5
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri


Parte di provvedimento in formato grafico




((2))
Tabella n. 6
Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione


Parte di provvedimento in formato grafico



((2))

Tabella n. 7
Stato di previsione del Ministero dell'interno


Parte di provvedimento in formato grafico


((2))


Tabella n. 8
Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici


Parte di provvedimento in formato grafico


((2))


Tabella n. 9
Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione

Parte di provvedimento in formato grafico


((2))


Tabella n. 10
Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni


Parte di provvedimento in formato grafico


((2))


Tabella n. 11
Stato di previsione del Ministero della difesa


Parte di provvedimento in formato grafico



((2))

Tabella n. 12
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali


Parte di provvedimento in formato grafico


((2))


Tabella n. 13
Stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato


Parte di provvedimento in formato grafico



((2))

Tabella n. 14
Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale


Parte di provvedimento in formato grafico


((2))


Tabella n. 15
Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero


Parte di provvedimento in formato grafico


((2))


Tabella n. 16
Stato di previsione del Ministero della sanita'


Parte di provvedimento in formato grafico


((2))


Tabella n. 17
Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali


Parte di provvedimento in formato grafico


((2))


Tabella n. 18
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente


Parte di provvedimento in formato grafico



((2))

Tabella n. 19
Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica


Parte di provvedimento in formato grafico



((2))


----------------


AGGIORNAMENTO (1)
Il Comunicato in G.U. 16/3/2001, n. 63 ha disposto che "nella tabella n. 2 - stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - deve intendersi pubblicato, dopo la pag. n. 213, il seguente ultimo prospetto dell'elenco n. 1, concernente alcune spese obbligatorie e d'ordine del Ministero dell'ambiente, nonche' le analoghe spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.


Parte di provvedimento in formato grafico




-------------

AGGIORNAMENTO (2)


La L. 29 novembre 2001, n. 419 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2000, n. 389 , sono introdotte, per l'anno finanziario 2001, le variazioni di cui alle annesse tabelle. Alla gestione delle somme iscritte negli stati di previsione medesimi si provvede secondo l'organizzazione del Governo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni".
Si riportano di seguito le suddette tabelle:

"TABELLA N. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 2
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 3
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 4
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 5
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 6
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 7
STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 8
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 9
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 10
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 11
STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLA DIFESA


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 12
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 13
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 14
STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI


Parte di provvedimento in formato grafico





TABELLA N. 15
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE


Parte di provvedimento in formato grafico