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Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e di bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001.

Art. 1.

Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte, per l'anno finanziario 2001, le variazioni di cui alle annesse tabelle. Alla gestione delle somme iscritte negli stati di previsione medesimi si provvede secondo l'organizzazione del Governo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all' , recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. - Il , recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' " e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.