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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.

Art. 24

Articolo 24
Disciplina del soggiorno

1) Il cittadino di una parte, contraente che non esercita un'attivita' economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtu' di altre disposizioni del presente Accordo, riceve una carta di soggiorno la cui validita' ha una durata di almeno cinque anni, purche' dimostri alle autorita' nazionali competenti di disporre per se' e per i membri della propria famiglia:
a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno;
b) di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. (4)
Qualora lo ritengano necessario, le parti contraenti possono esigere che la validita' della carta di soggiorno sia riconfermata al termine dei primi due anni di soggiorno.

2) Sono considerati sufficienti i mezzi finanziari necessari superiori all'importo al di sotto del quale i cittadini nazionali, tenuto conto della loro situazione personale ed eventualmente di quella dei membri della loro famiglia, hanno diritto a prestazioni d'assistenza. Qualora tale condizione non possa essere applicata, i mezzi finanziari del richiedente vengono considerati sufficienti quando sono superiori al livello della pensione minima a di previdenza sociale versata dallo Stato ospitante.
3) Coloro che abbiano avuto un impiego di durata inferiore a un anno sul territorio di una parte contraente possono soggiornarvi purche' soddisfino le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. I sussidi di disoccupazione a cui essi hanno diritto conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, integrata se del caso dalle disposizioni dell'allegato II vanno considerati mezzi finanziari ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 2 del presente articolo.
4) Una carta di soggiorno la cui validita' e' limitata alla durata della formazione oppure a un anno se la durata della formazione e' superiore ad un anno, e' rilasciato allo studente che non gode di un diritto di soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente in base ad un'altra disposizione del presente Accordo e che assicuri all'autorita' nazionale interessata con un dichiarazione o, a su scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente, di disporre di risorse affinche' egli stesso, il coniuge e i loro figli a carico non debbano ricorrere durante il soggiorno all'assistenza sociale dello Stato ospitante, e a condizione che lo studente sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e disponga di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. Il presente Accordo non disciplina ne' l'accesso alla formazione professionale, ne' l'aiuto concesso per il loro mantenimento agli studenti di cui al presente articolo.
5) La carta di soggiorno viene rinnovata automaticamente per almeno cinque anni, purche' siano soddisfatte le condizioni d'ammissione. Per lo studente, la carta di soggiorno e' rinnovata di anno in anno per una durata corrispondente alla durata residua della formazione.
6) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' del permesso di soggiorno.
7) La carta di soggiorno e' valida per tutto il territorio dello Stato che l'ha rilasciata.
8) E diritto di soggiorno sussiste finche' i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1.

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(4) In Svizzera, la copertura dell'assicurazione malattia per le
persone che non hanno il domicilio nel paese deve comprendere anche prestazioni in caso d'infortunio e maternita'.