Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.
Art. 13
Articolo 13
Standstill
Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nel confronti dei cittadini dell'altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
Standstill
Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nel confronti dei cittadini dell'altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.