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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale della Germania e il Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR, con allegati, fatta a Famborough il 9 settembre 1998.

Art. 49

Articolo 49
1. Qualsiasi controversia insorga relativamente ai contratti stipulati dall'OCCAR per realizzare programmi che le sono stati assegnati, puo' essere presentata, previo accordo, a un Comitato di conciliazione all'interno del CdS che deve stabilire le procedure appropriate.
2. Qualsiasi contratto concluso dall'OCCAR per la realizzazione di programmi che le sono stati assegnati, che non sia un contratto di lavoro, contera' una procedura di conciliazione e includera' una clausola arbitrale.
3. Qualsiasi controversia tra l'OCCAR e un proprio dipendente relativamente al contratto di impiego o alle condizioni di lavoro sara' risolta secondo la normativa legale riguardante il personale.