Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
Art. 7.
Chiarezza e motivazione degli atti
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria ((, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria,)) sono motivati ((, a pena di annullabilita', indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova)) e le ragioni giuridiche ((su cui si fonda la decisione)). Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, ((che non e' gia' stato portato a conoscenza dell'interessato))
((lo stesso e')) allegato all'atto che lo richiama ((, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati)).
((lo stesso e')) allegato all'atto che lo richiama ((, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati)).
((
1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale e' comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresi' agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.
))
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)).
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.